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Decreto fiscale 2021: nuove regole per il Patent Box

 

Nel Decreto Fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri il passato 15 di ottobre 2021 e recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili è prevista anche la revisione del Patent Box.

Nel nuovo regime fiscale, nel quale rientrano anche i marchi d’impresa che durerà per cinque periodi d’imposta, viene previsto un incremento del 90% dei costi di ricerca e sviluppo (R&S) sostenuti per beni immateriali ai fini della tassazione.

 

L’evoluzione del Patent Box

 

Il Patent Box venne introdotto con la Legge di Bilancio per l’anno 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190), e prevede un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi provenienti dallo sfruttamento dei beni di tipo immateriale giuridicamente tutelabili.

La normativa era stata semplificata già nel 2019, nel Decreto Crescita. Infatti, questo prevedeva la possibilità per le imprese di autoliquidare l’agevolazione.

Nel 2021, il Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2022, in vigore dal 22 ottobre 2021, ha modificato radicalmente il regime opzionale di tassazione agevolata. Infatti, sebbene la rubrica della norma (articolo 6 del dl 146/2021), sia “Misure di semplificazione della disciplina del Patent Box”, la nuova disposizione ne fissa di fatto l’abrogazione e il rimpiazzo con un regime differente.

Il nuovo regime abroga:

  • la disciplina del Patent Box “ordinario”, stabilita nella L. 190/2014, art. 1, c. 37-45;
  • la disciplina del Patent Box “autoliquidato”, stabilita nel DL 34/2019, art. 4.

 

Il regime andrà a sostituire il vecchio Patent Box, che prevedeva l’esclusione dalla base imponibile del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La deduzione si applicava anche ai redditi derivanti dalla cessione degli stessi beni immateriali, qualora il 90% del ricavato venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si era verificata la vendita.

Con il nuovo regime, invece, le imprese godono di una maggiorazione del 90% dei costi per le attività di ricerca e sviluppo riguardanti i beni immateriali. Questi includono anche le attività di ricerca e sviluppo svolte con altre società e con università, enti di ricerca e organismi equiparati.

Da sottolineare che i soggetti che scelgono di optare per la deduzione maggiorata introdotta dalla nuova disciplina, non potranno usufruire, per tutta la durata del sistema agevolativo (quindi cinque periodi di imposta) del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Cosa cambia con il Decreto fiscale 2021 per il Patent Box

 

Con l’approvazione dell’ultimo decreto fiscale, la deduzione dei costi ammissibili al Patent Box aumenta dal 50% al 90%, sia ai fini dell’IRES che dell’IRAP.

Inoltre, si passa dal considerare detassato il reddito d’impresa attribuibile agli IP ad applicare la nuova deduzione del 90% dei costi di R&S qualificati e associati alla proprietà intellettuale agevolabili.

La nuova misura, infatti, è collegata alle spese di R&S sostenute sugli asset di proprietà intellettuale, con un risparmio fiscale commisurato ai costi sostenuti per la creazione e lo sviluppo del bene immateriale stesso.

In questo modo, la norma punta a favorire le imprese che raggiungono una redditività attribuibile alla proprietà intellettuale in negativo o molto bassa, come le start-up, in passato di fatto impossibilitate ad accedere al beneficio del Patent Box.

Non solo: questa modifica della disciplina mira a penalizzare le  imprese che vantano una proprietà intellettuale capace di generare un extra-profitto considerevolmente più alto in relazione ai relativi costi di R&S.

La nuova formulazione, inoltre, concede l’accesso al beneficio anche per i marchi.

Il nuovo Patent Box concerne quindi i costi di R&S sostenuti in relazione a:

  • Software protetto da copyright;
  • Brevetti industriali;
  • Marchi d’impresa (novità);
  • Disegni e modelli;
  • Processi, formule e informazioni concernenti esperienze acquisite nel campo industriale, scientifico o commerciale giuridicamente tutelabili, anche se adoperati indirettamente.

 

Come specificato nella relazione tecnica al Decreto fiscale, il passaggio al nuovo regime permetterà di generare maggiori entrate a favore dell’Erario. Secondo le stime, queste ammonteranno a 111 milioni nel 2022 e 126 milioni l’anno nel 2023 e 2024.

 

L’accesso al nuovo regime

Il nuovo regime di super deduzione dei costi di R&S si applica alle opzioni esercitate a partire dal 22.10.2021, ovvero dalla data di entrata in vigore del Decreto fiscale.

A partire dalla stessa data, inoltre, la precedente disciplina relativa al Patent Box è abrogata, in linea con quanto stabilito all’art.6, comma 10.

Le imprese possono optare per il nuovo regime solo quando svolgono le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali sopra elencati.

Tali attività di R&S possono essere fatte direttamente dall’impresa o anche indirettamente. In questo caso, devono essere basate su contratti di ricerca con società esterne, con università o con enti di ricerca e organismi equiparabili.

L’opzione per il nuovo regime ha durata per cinque periodi d’imposta,  è irrevocabile ma comunque rinnovabile. Le modalità di esercizio di questa opzione verranno specificate con un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, al momento non disponibile.

 

La documentazione richiesta

 

Le imprese che desiderano usufruire del nuovo regime di Patent Box stabilito nel 2021dovranno fornire le dovute informazioni per precisare l’incremento dei costi mediante apposita documentazione.

Questa documentazione dovrà essere predisposta nelle modalità che verranno in futuro indicate dall’Agenzia delle Entrate e permetterà di avvalersi della “penalty protection” in caso di rettifica della maggiorazione.

Vale la pena specificare che la mancata applicazione delle sanzioni (penalty protection) è ammessa solamente quando la documentazione apportata dall’impresa è considerata idonea per il riscontro della corretta maggiorazione  da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Incompatibilità del nuovo sistema di Patent Box e vigenza del vecchio sistema

 

Da sottolineare che i soggetti che scelgono di optare per la deduzione maggiorata introdotta dalla nuova disciplina, non potranno usufruire, per tutta la durata del sistema agevolativo (quindi cinque periodi di imposta) del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 198-206).

Inoltre, dal test del Decreto e della Relazione tecnica a questo, si evince che le imprese possano rimanere nel vecchio regime di Patent Box in caso di avviamento o rinnovo dal 2021, esercitando tale opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, nei termini ordinari, per il quinquennio 2020-2024. Ugualmente, dovrebbero poter giovarsi del precedente sistema di Patent Box anche le imprese che hanno autoliquidato l’agevolazione per il 2020 e che eserciteranno l’opzione annuale in dichiarazione dei reddito entro il 30.11.2021.

Si tratta, al giorno d’oggi, di mere speculazioni, che verranno chiarite in sede di conversione in legge del Decreto.

 

La transizione dal vecchio al nuovo sistema di Patent Box

 

Il Decreto disciplina espressamente alcune ipotesi che possono verificarsi nel periodo transitorio di passaggio dal vecchio al nuovo regime:

1) Soggetti che hanno optato per il Patent Box prima del 22.10.2021. Le imprese che hanno esercitato l’opzione per il regime del Patent Box “ordinario” (L. 190/2014) in data antecedente al 22.10.2021 possono scegliere, in alternativa al regime del Patent Box, di aderire al nuovo regime della super deduzione, mediante una comunicazione che dovrà essere inviata secondo le modalità stabilite con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

2) Soggetti che hanno presentato istanza di ruling o di rinnovo e hanno sottoscritto l’accordo con l’AdE prima del 22.10.2021. Le imprese che hanno già presentato istanza di ruling (art. 31 ter, DPR 600/73) o che hanno presentato istanza per rinnovarlo e, alla data del 22.10.2021, hanno già sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate rimangono nel regime del Patent Box.

3) Soggetti che hanno aderito al Patent Box “autoliquidato” prima del 22.10.2021. Le imprese che hanno già aderito al regime di autodeterminazione del Patent Box (DL 34/2019, art. 4) prima del 22.10.2021, rimangono in tale regime.

4) Soggetti che hanno presentato istanza di ruling o di rinnovo e non hanno sottoscritto l’accordo con l’AdE alla data del 22.10.2021. Le imprese che hanno già presentato istanza di ruling (art. 31 ter, DPR 600/73) o che hanno presentato istanza per rinnovarlo e, alla data del 22.10.2021, non hanno ancora sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, qualora vogliano aderire al nuovo regime della super deduzione comunicano, con le modalità che saranno previste da un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

 

Conclusioni

 

Nel Decreto Fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 15 di ottobre 2021 è stata inserita una riforma del sistema del Patent Box.

Oggi, questo regime fiscale di super deduzione dei costi di R&S, che abroga il precedente, prevede un regime di tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo degli asset di proprietà intellettuale e delle plusvalenze provenienti dal trasferimento di tali beni.

Il nuovo Patent Box, che passa dal 50% al 90% di deduzione, mira a favorire le imprese con una redditività attribuibile alla proprietà intellettuale limitata, generando maggiori entrate a favore dell’Erario.

Le modalità d’accesso al nuovo regime, la documentazione da apportare e la possibilità di rinnovare il precedente rimangono tutt’oggi incerti, in mancanza di provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

 

Note

  1. Art. 6 del D.L. 21.10.2021, n. 146 pubblicato in G.U. n. 252 del 21.10.2021 (in vigore dal 22.10.2021).
  2. Si ricorda che nella vecchia disciplina il Patent Box consiste in una deduzione dalla base imponibile Ires e Irap pari al 50% del reddito derivante dal bene immateriale agevolabile.
  3. Si tratta della sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 471/97 che prevede una sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
  4. Si ricorda che nella vecchia disciplina del Patent Box l’opzione per tale regime viene esercitata – a posteriori – nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale si riferisce la medesima dichiarazione. Pertanto, un soggetto “solare” che intende optare per il Patent Box con riferimento al 2020, esercita l’opzione nel Modello Redditi 2021 e tale opzione avrà durata quinquennale.