Patent Box 2022: le istruzioni per l’uso
Da parte dell’Agenzia delle Entrate, il 15 febbraio 2022 sono state diffuse le ultime novità e istruzioni per beneficiarsi del Patent Box 2022.
Le informazioni divulgate per usufruire dei molti vantaggi e benefici del regime opzionale di tassazione, recentemente emendato dall’ultima Legge di Bilancio, riguardano i soggetti interessati, le spese agevolabili, ma anche molti altri dettagli.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
Come accennato, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso un provvedimento chiarificatore, con l’obiettivo di fare il punto della situazione sulle novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio per l’anno 2022.
Queste hanno profondamente modificato il regime opzionale di tassazione agevolata, poiché hanno previsto, tra le altre cose, una maggiorazione da 90% a 110% ai fini delle Imposte dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive.
Non solo: la riforma ha anche stravolto il campo di applicazione del regime.
Per l’anno 2022, le istruzioni sono chiare: il Patent Box può venir utilizzato solamente per le spese sostenute nello svolgimento di particolari e circoscritte attività di ricerca e sviluppo.
Queste sono le attività di R&S indirizzate al mantenimento, al rafforzamento, alla protezione e all’incremento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.
A differenza di quanto avveniva in passato, nel 2022 non sarà più possibile avvalersi di questo regime opzionale di tassazione agevolata per le spese sostenute per marchi d’impresa e di processi, e nemmeno per formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
Patent box: le istruzioni per usufruirne nel 2022
Vediamo insieme le istruzioni comunicate dall’Agenzia delle Entrate per usufruire del Patent Box.
1. Chi può accedere a questo regime agevolato?
Le recenti istruzioni diffuse aventi come oggetto l’accesso al Patent Box sono chiare, visto che il provvedimento chiarisce sia i destinatari di questo, sia la regolamentazione della documentazione idonea, sia le modalità di esercizio delle opzioni di adesione.
Per prima cosa, è importante sottolineare che la volontà di avvalersi della misura deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
Tale dichiarazione ha una durata di 5 anni, è irrevocabile e rinnovabile.
Il regime, inoltre, è pensato per favorire sia i contribuenti che, in passato, non si sono avvalsi dell’agevolazione sia, entro certi limiti, coloro che desiderano passare dal vecchio al nuovo regime.
Secondo le istruzioni del Patent Box, coloro che possono accedervi nel 2022 sono tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che svolgono attività rilevanti nel campo della ricerca industriale e sviluppo sperimentale, dell’innovazione tecnologica, del design e ideazione estetica, così come nel campo della tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Si tratta di definizioni molto vaste, che possono potenzialmente interessare un gran numero di persone e entità, anche se è importante sottolineare che l’opzione può essere esercitata solo dall’investitore titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.
Secondo le istruzioni diffuse in materia di Patent Box, questo regime è accessibile anche:
- alle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- alle società per azioni e in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione;
- alle società europee ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 e ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio italiano;
- agli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- agli enti pubblici e privati diversi dalle società, così come ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato;
- agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
- Per finire, secondo le istruzioni sul Patent Box 2022 sono comprese anche le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali oggetto dell’agevolazione.
2. Quali beni e spese sono agevolabili secondo le nuove istruzioni del Patent Box 2022?
Il documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate fornisce anche indicazioni utili per inquadrare cosa si intende per bene immateriale agevolabile.
Secondo le istruzioni, il Patent Box permette di incrementare la deducibilità delle spese sostenute, fino al 110%, nello svolgimento di attività rilevanti che riguardano specifici beni immateriali impiegati, in modo diretto o meno, nello svolgimento dell’attività di impresa.
Tra questi, troviamo i software protetti da copyright, i disegni e modelli giuridicamente tutelati e i brevetti industriali.
In questi ultimi sono compresi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, i brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori.
Inoltre, rientrano nel Patent Box anche le combinazioni tra due o più di questi beni strumentali, sempre quando siano connessi tra loro da un legame di complementarità “tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi”.
Il calcolo della maggiorazione del 110%: quali fattori vanno considerati?
La base di calcolo su cui applicare la maggiorazione del 110 per cento va considerata con riferimento a differenti voci.
Tra queste, rientrano le spese sostenute per il personale, anche quello titolare di un rapporto di lavoro differente al subordinato, sempre che questo venga impiegato direttamente nelle attività rilevanti.
Vanno considerate anche le quote di ammortamento, di capitale dei canoni di locazione finanziaria, di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali rilevanti, le spese per eventuali servizi di consulenza e affini, per materiali e forniture, così come altri prodotti analoghi pertinenti.
Per finire, secondo le istruzioni del Patent Box vanno anche valutate le spese sostenute per il mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza e alla loro protezione, anche in forma associata.
Non possono essere invece considerati per la definizione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.
3. Qual è la documentazione idonea per accedere al Patent Box nel 2022, secondo le istruzioni fornite?
Le istruzioni riguardanti il Patent Box emesse dall’Agenzia delle Entrate elencano anche nel dettaglio i documenti necessari per usufruire dell’agevolazione.
Per prima cosa, è importante sottolineare che, nel caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, non è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento.
La documentazione idonea coincide con un solo documento, composto da due sezioni. Questo deve contenere:
1. Nella sezione A, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime di Patent Box, le informazioni su:
I. La struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi, accompagnati da una nota che dia evidenza delle eventuali operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e dismissioni aziendali occorse nel periodo di imposta cui l’agevolazione fa riferimento. Dovranno essere descritte in modo particolareggiato le operazioni che hanno comportato il trasferimento dei beni immateriali agevolabili e i criteri utilizzati per ripartire tra il dante causa e l’avente causa il beneficio spettante, nonché le spese potenzialmente oggetto del meccanismo premiale;
II. Le attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate: tali informazioni possono essere fornite attraverso una o più schede che diano chiara evidenza della natura di investitore, secondo quanto previsto al punto xii delle Definizioni del presente provvedimento, assunto dall’impresa e delle eventuali operazioni intercorse con le imprese associate, con indicazione delle principali funzioni svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti. Dovranno, inoltre, essere individuati eventuali progetti di ricerca, aventi ad oggetto le medesime attività e risultati, svolti internamente all’impresa, ovvero avvalendosi di terzi indipendenti o di altre società del gruppo, identificando i beni immateriali, oggetto di privativa industriale ovvero giuridicamente tutelati, eventualmente realizzati grazie a tali attività e la loro ripartizione all’interno del gruppo;
III. Le attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti: tali informazioni possono essere fornite con una relazione che descriva l’oggetto del contratto, le clausole contrattuali volte a ripartire il rischio di insuccesso tra soggetto committente e commissionario, nonché gli elementi utili a verificare la natura di investitore del committente come sopra definito;
IV. Il modello organizzativo dell’impresa: tali informazioni, secondo le istruzioni per il Patent Box, possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi o schede, che rappresentino le diverse articolazioni aziendali impegnate nello svolgimento delle attività rilevanti (divisioni/dipartimenti/settori), con indicazione dei relativi responsabili, del numero di risorse umane e materiali assegnate, e delle strutture (unità, uffici, reparti divisioni, ecc.) che operano in maniera trasversale ai diversi ambiti; tali informazioni sono accompagnate da una sintetica descrizione delle attività svolte da ciascuna articolazione aziendale;
V. Una relazione tecnica: la relazione tecnica deve illustrare, anche in riferimento al meccanismo premiale, le finalità, i contenuti e i risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione, con particolare riferimento alle incertezze tecniche e scientifiche che si è inteso superare. Inoltre, la relazione deve descrivere le attività rilevanti svolte dall’impresa, con separata indicazione e analisi di quelle direttamente collegate allo sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali.
VI. Le funzioni, i rischi e i beni dell’impresa: per finire, secondo le istruzioni riguardanti il nuovo Patent Box, queste possono essere fornite attraverso una nota descrittiva dei processi, delle attività e delle funzioni svolte, dei beni immateriali direttamente impiegati nei diversi processi aziendali e dei rischi assunti.
2. Nella Sezione B, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime di Patent Box, secondo le istruzioni devono essere presenti le informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:
I. Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale: tali informazioni possono essere fornite tramite schede, anche desunte dalla contabilità analitica, intestate ai singoli beni immateriali. In tali schede vanno indicate le spese direttamente attribuibili al bene immateriale e quelle indirettamente riferibili allo stesso, specificando la chiave, fisica o
numeraria, di allocazione. La scheda deve, inoltre, contenere le informazioni utili a riconciliare le singole voci di spesa con i conti di mastro che le riguardano e con il bilancio di verifica. Infine, con riguardo alle singole voci di spesa deve essere disponibile la seguente documentazione, da allegare a ciascuna scheda:
a. costo del personale impiegato in attività rilevanti: fogli presenza nominativi riportanti, per ciascun giorno del periodo di imposta, le ore impiegate nelle attività rilevanti, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività rilevanti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dal prestatore di lavoro. Inoltre, per ogni lavoratore devono essere precisate le mansioni svolte e le conoscenze specifiche di cui è in possesso che gli consentono di partecipare allo svolgimento delle attività rilevanti;
b. costi promiscui: per i beni, il personale e i servizi utilizzati solo in parte per lo svolgimento delle attività rilevanti, deve essere predisposta, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile delle attività rilevanti che individui il criterio di ripartizione, oggettivo e verificabile, idoneo a misurare il loro utilizzo nello svolgimento delle attività rilevanti. Per il costo del personale, tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal prestatore di lavoro.
II. Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione: il contribuente deve individuare in un apposito prospetto le singole variazioni fiscali riconducibili a ciascun bene immateriale oggetto di agevolazione, anche tenendo conto del vincolo di complementarità. Il dato complessivo deve essere riconciliato con quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
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