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Formazione 4.0: le novità per il 2022

Per assicurare le attività di formazione 4.0 e accrescere le competenze digitali dei lavoratori, il decreto attuativo firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti stabilisce un nuovo regime fiscale agevolato.

La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale, implementando nuove competenze o rafforzando quelle esistenti, sempre nell’ottica del paradigma 4.0.

In particolare, questo è possibile grazie al riconoscimento di un credito d’imposta potenziato nel caso in cui questi servizi vengano svolti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.

La misura si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono però previste anche delle esclusioni. Non possono accedere a questa misura le imprese in stato di liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale.

Sono poi estromesse le aziende destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Inoltre, questo beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Formazione 4.0: i vantaggi previsti dal decreto

Il credito d’imposta per le attività dedicate alla formazione 4.0 è riconosciuto in misura differente, a seconda del tipo di impresa interessata.

In particolare, per le piccole imprese, la quota è pari al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300 mila euro.

Occorre poi aggiungere che, per poter usufruire di questa misura, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, identificati mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico e i risultati relativi al conseguimento o al potenziamento delle anzidette capacità devono essere certificati, sempre nei modi stabiliti dal decreto ministeriale.

Invece, per le medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un massimale annuo pari a 250 mila euro.

Anche in questo caso, i soggetti incaricati della formazione 4.0 dovranno essere stati precedentemente individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, così come le caratteristiche proprie della certificazione dei risultati ottenuti.

Per finire, alle grandi imprese è stato riconosciuto il diritto ad accedere al credito d’imposta per la formazione 4.0, nella misura del 30% delle spese ammissibili e con un massimale annuo di 250 mila euro.

Ulteriori novità

Non si tratta delle sole novità per l’anno 2022.

Infatti, il decreto attuativo stabilisce anche una riduzione delle misure previste per il credito d’imposta per i progetti di formazione 4.0 iniziati posteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che non soddisfino i requisiti previsti dall’art. 22, comma 1, del citato decreto.

In questo caso, le misure saranno del 40% e del 35%, o del 60% in caso di formazione per categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Tali definizioni fanno riferimento a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, fermi restando i limiti massimi annuali.

Le attività e le spese ammissibili al credito d’imposta per la formazione 4.0

Secondo quanto stabilito dal decreto attuativo emanato dal Ministero dello Sviluppo economico, sono ammissibili al credito d’imposta le attività formative che riguardano tematiche di vendita, marketing, informatica e, per finire, tecniche e tecnologia di produzione.

Non solo, queste attività dovranno essere svolte da soggetti qualificati dal Ministero ed esterni all’impresa, come i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo, sono stati introdotti alcuni criteri relativi all’attestazione dei risultati raggiunti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione sia di consolidamento di competenze professionali.

Per esempio, sono previsti dei test standardizzati per valutare le competenze dei singoli lavoratori prima e dopo aver seguito l’attività formativa.

Tra le tematiche oggetto della formazione 4.0 troviamo:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

I costi ammissibili al credito d’imposta

Tra i costi ammissibili, invece, rientrano:

  • le spese di personale attinenti ai formatori per le ore relative alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto. Tra questi rientrano le spese di viaggio, i materiali e le forniture pertinenti, le quote relative al progetto per l’ammortamento di strumenti e attrezzature. Non vengono considerate ammissibili le spese di alloggio, salvo quelle minime necessarie per la partecipazione di lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto;
  • le spese di personale concernenti i partecipanti alla formazione per il periodo di tempo relativo al progetto;
  • le spese generali indirette, come quelle amministrative, di locazione e altre spese generali) per le ore di formazione;
  • per finire, sono considerate ammissibili anche le spese eventuali relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione 4.0

L’accesso al credito d’imposta per attività di formazione 4.0

Per aderire al credito d’imposta per la formazione 4.0 è necessario indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle riguardanti i periodi d’imposta posteriori, se necessario.

Si tratta di un credito usufruibile unicamente in compensazione, basato su spese certificate da soggetti incaricati della revisione legale dei conti (anche per le aziende non soggette a revisione legale) e allegate al bilancio. Sono escluse dall’onere di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

La spesa sostenuta per l’adempimento dell’obbligo di certificazione è ammissibile, entro il limite di 5.000 euro.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare alcuni documenti.

Tra questi, una relazione che spieghi il sistema organizzativo e i contenuti delle attività di formazione svolte; l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio e i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente.

Per finire, è importante ricordare che le imprese intenzionate a usufruire dell’agevolazione per la formazione 4.0 sono tenute a effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al fine di ottenere le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.