Skip to main content

Il team FLAMME ha sviluppato un tool specifico che permette il calcolo automatico degli incentivi per l’acquisto di beni strumentali 2022. Per ricevere il tool gratuitamente scrivi a innovazione@flamme.it.

 

Credito d’imposta beni strumentali

 

A cosa serve 

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. 

Quali vantaggi 

Il Governo conferma, seppur in parte, il piano Industria 4.0, diventato Transizione 4.0 a partire dal 2020 per effetto del passaggio dalla disciplina degli ammortamenti a quella dei crediti d’imposta. 

A partire dal 1° gennaio 2022 vengono confermate le aliquote del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali materiali di cui all’allegato A annesso alla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016; un’estensione che si affianca ad un “alleggerimento” negli anni successivi. 

Le modifiche riguardano anche il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali immateriali di cui al piano Industria 4.0, indicati nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017. 

La Legge di Bilancio 2022 lascia fuori dal capitolo dei rinnovi l’ex super ammortamento, il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni materiali “ordinari”. 

Nella tabella seguente viene riportato l’andamento delle aliquote nei veri casi: 

Tabella credito d'imposta beni strumentaliIl credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto (ad esempio Credito d’imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno). 

A chi si rivolge 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. 

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

Come si accede 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056 a 1058-ter dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178. 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter. 

In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056 a 1058-ter, per i beni di costo unitario superiore a 300.000 euro, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

Scopri e richiedi il tool per il calcolo degli incentivi al team Flamme Innovation Advisory a innovazione@flamme.it.